Segnalazioni di illecito – whistleblowing

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Il D. Lgs 24/2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)” nel recepire le indicazioni della Direttiva predetta, intende garantire la protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni di comportamenti illeciti (cd. violazioni) - sia in termini di riservatezza che di tutela da ritorsioni - in quanto, con la segnalazione delle violazioni, tali soggetti contribuiscono all’emersione di situazioni pregiudizievoli per l’Amministrazione o Ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. 
La segnalazione può essere effettuata tramite il “canale interno” attivato presso l’ente (art. 4 D.Lgs. 24/2023), oppure attraverso il “canale esterno” di segnalazione attivato presso ANAC che può essere utilizzato solo laddove si verifichino particolari condizioni, specificamente previste dal legislatore (art. 7 D.Lgs. 24/2023).
In aggiunta ai predetti canali di segnalazione, il legislatore ha previsto anche la possibilità di effettuare la “divulgazione pubblica” al ricorrere di determinate condizioni, per il cui dettaglio e approfondimento si rimanda alle previsioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo...

 

Il WHISTLEBLOWER E GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING 

Il segnalante (cd. whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo: si intendono, pertanto, oltre ai dipendenti, anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, i collaboratori esterni, i tirocinanti retribuiti e non, i membri degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. 
Ne deriva che il presupposto per effettuare una segnalazione risiede nell’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l’ente, nel quale il primo opera in virtù di attività lavorative o professionali, presenti o anche passate.

Oltre al whistleblower, nell’ambito del Sistema di whistleblowing rilevano anche altre figure, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Tra queste rientrano:
•    il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
•    le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
•    i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il medesimo un rapporto abituale e corrente. 
 

LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve avere ad oggetto la descrizione di comportamenti illeciti che comportino la violazione di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione, commesse nell’ambito dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.
La tipologia di comportamenti illeciti, atti, comportamenti o omissioni, che possono essere oggetto della stessa, sono normativamente indicati all’art. 2 lettera a) del D. Lgs 24/2023.
È indispensabile che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni; pertanto, la segnalazione deve contenere:
-    le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
-    la descrizione del fatto;
-    le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione.